SINGAPORE – RECIPROCITÀ
Reciprocità verso Paesi che impongono autorizzazioni
Risposta del 28 settembre 2022 a quesito internazionale n. 188-2022/A.
Una società costituita a Singapore intende acquistare un immobile ad uso abitativo in Italia.
Si chiede se sussista la condizione di reciprocità per gli acquisti immobiliari tra Italia e Singapore, considerato che Il sito del Ministero degli Esteri riporta questa scheda per Singapore:
«ACQUISTI IMMOBILIARI
In base a quanto comunicato dalla Singapore Land Authority (SLA), ente locale competente in materia di procedure relative all'acquisto di fabbricati sul territorio singaporiano, ai sensi degli articoli di legge in vigore in materia di beni immobili, l'acquisto di una proprietà residenziale da parte di una società o di una persona fisica straniera è soggetta all'ottenimento di una specifica autorizzazione da parte del predetto ente. Le richieste devono essere inserite direttamente sul sito della SLA: www.sla.gov.sg/ldau e sono esaminate caso per caso».
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Appare estremamente controverso l’accertamento della condizione di reciprocità con quei Paesi in cui la possibilità di compiere una determinata attività giuridica da parte dello straniero non è tout court preclusa, bensì subordinata ad autorizzazione.
Autorevole dottrina ha in passato sostenuto come la circostanza che l’acquisto non sia di per sé inibito ma solo soggetto ad autorizzazione non impedisca di considerare verificata la condizione reciprocità
(Casu, Per una revisione della condizione di reciprocità alla luce dei trattati internazionali, studio n. 211 del 16 febbraio 1988, reperibile in BDN; Biscottini, Diritto amministrativo internazionale, II, Padova, 1966, 63 e ss.; Tondo, Acquisto immobiliare dello straniero e reciprocità, in Foro It., 1984, V, 236 ss.), ma la posizione del Ministero non sembra esser dello stesso segno.
Un’apertura in tale senso era, tuttavia, pervenuta in tempi recenti dallo stesso MAE (Risposta da parte del Servizio Contenzioso Diplomatico in merito alla reciprocità con la Svizzera, pubblicata in CNN Notizie dell’8 febbraio 2013) che ha affermato che nella verifica della sussistenza della condizione di reciprocità il Ministero procede alla verifica della legislazione dello stato di provenienza della persona a prescindere dalle disposizioni di dettaglio o dei singoli requisiti richiesti dalle autorità straniere. Nella sostanza ai fini della verifica della sussistenza della condizione di reciprocità bisognerebbe, quindi, tener conto solo della capacità giuridica di compiere negozi e non anche di limitazioni poste da altre autorità che non impedirebbero il verificarsi della suddetta condizione.
Tale interpretazione avrebbe permesso di risolvere definitivamente la questione della sussistenza della reciprocità con i Paesi le cui legislazioni nazionali consentono agli stranieri di compiere atti, previo tuttavia rilascio di autorizzazioni governative, quali ad esempio, oltre Singapore, la Svizzera e l’Australia.
Si tratta di interpretazione coerente con la natura giuridica della condizione di reciprocità, che attiene alla capacità giuridica dello straniero (nel senso che in mancanza di reciprocità allo straniero viene negato di essere titolare del rapporto, nemmeno a mezzo di rappresentante, con l'ovvia conseguenza della radicale nullità del negozio giuridico posto in essere), laddove invece la previsione, da parte della legge estera, della necessità di autorizzazioni per l’acquisto di beni rappresenta soltanto una limitazione della capacità d’agire dell’italiano all’estero, al quale quindi viene concessa la capacità di essere titolare di un determinato rapporto giuridico, ancorché in presenza di determinate condizioni.
Tuttavia, rispetto a questa presa di posizione, ve ne ha fatto seguito una successiva nella quale si è ritornati alla soluzione secondo cui non risulti verificata la condizione di reciprocità, laddove la legge straniera preveda la necessità di un’autorizzazione ministeriale o governativa, che abbia finalità di controllo sugli acquisti di beni immobili o di partecipazioni sociali da parte di stranieri.
In definitiva, la questione di fondo resta aperta: ma, almeno sino a quando non vi sarà un pronunciamento della Suprema Corte in materia, è sconsigliabile discostarsi dalle indicazioni del Ministero, l’unico, peraltro, competente a fornire risposte in tema di reciprocità
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Si segnala, in proposito, che l’accertamento della condizione di reciprocità è d’esclusiva competenza del Ministero degli Affari Esteri (art. 1, comma 1, d.p.r. 31 agosto 1999 n. 394), con il quale è stata concordata l'adozione di una procedura per l'invio delle richieste in tema di verifica della reciprocità. Dal 15 ottobre 2014, infatti, tali richieste devono essere inoltrate direttamente al Ministero degli Affari Esteri tramite posta elettronica certificata all'indirizzo contenzioso.segreteria@cert.esteri.it e per conoscenza all'Ufficio Studi del Consiglio Nazionale del Notariato all'indirizzo cnn.studint@postacertificata.notariato.it, come da comunicazione del Consigliere Paolo Pasqualis in CNN Notizie del 19 settembre 2014, mediante l’utilizzo del modulo successivamente pubblicato in CNN Notizie del 13 ottobre 2020 contestualmente alla comunicazione di aggiornamento del Presidente Valentina Rubertelli.
Competente a fornire risposte in tema di reciprocità è esclusivamente il Ministero degli Affari Esteri (art. 1, comma 1, d.p.r. 31 agosto 1999 n. 394, Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286: “Ai fini dell'accertamento della condizione di reciprocità, nei casi previsti dal testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di seguito denominato: «testo unico», il Ministero degli affari esteri, a richiesta, comunica ai notai ed ai responsabili dei procedimenti amministrativi che ammettono gli stranieri al godimento dei diritti in materia civile i dati relativi alle verifiche del godimento dei diritti in questione da parte dei cittadini italiani nei Paesi d'origine dei suddetti stranieri”).
La verifica, peraltro, non si basa esclusivamente sui dati normativi, ma si accoglie il criterio della c.d. reciprocità “di fatto” che implica anche un riscontro sull’effettiva possibilità dei nostri concittadini di compiere atti giuridici all’estero, che tenga cioè conto di ostacoli non solo normativi ma anche, ad esempio, burocratici. L’Ufficio Studi, peraltro, non ha contatti con il Ministero, le cui risposte sono inviate solo per conoscenza, né è in grado di conoscerne la tempistica.
Le informazioni contenute nella scheda relativa a Singapore attualmente riportate nell’Elenco Paesi e Territori al sito www.esteri.it sono le seguenti:
«INFORMAZIONI GENERALI
ACQUISTI IMMOBILIARI
In base a quanto comunicato dalla Singapore Land Authority (SLA), ente locale competente in materia di procedure relative all'acquisto di fabbricati sul territorio singaporiano, ai sensi degli articoli di legge in vigore in materia di beni immobili, l'acquisto di una proprietà residenziale da parte di una società o di una persona fisica straniera è soggetta all'ottenimento di una specifica autorizzazione da parte del predetto ente. Le richieste devono essere inserite direttamente sul sito della SLA: www.sla.gov.sg/ldau e sono esaminate caso per caso.
COSTITUZIONE DI/PARTECIPAZIONE A SOCIETA'
È verificata la condizione di reciprocità.
ACCORDI IN VIGORE:
- CONVENZIONE PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI FISCALI IN MATERIA DI IMPOSTE SUL REDDITO, CON PROTOCOLLO AGGIUNTIVO E SCAMBIO DI LETTERE (firmata a Singapore il 29.01.1977, in vigore dal 12.01.1979)
http://atrio.esteri.it/Ricerca_Documenti/wfrmRicerca_Documenti.aspx
- PROTOCOLLO AGGIUNTIVO ALLA CONVENZIONE PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI E PER PREVENIRE LE EVASIONI FISCALI IN MATERIA DI IMPOSTE SUL REDDITO E RELATIVO PROTOCOLLO DEL 29.01.1977 (firmato a Singapore il 24.5.2011, in vigore dal 19.10.2012)
http://atrio.esteri.it/Ricerca_Documenti/wfrmRicerca_Documenti.aspx
Oltre a quanto previsto dalla normativa interna e dai sopracitati accordi bilaterali, si segnalano inoltre i seguenti accordi firmati tra Singapore e l’Unione europea il 19 ottobre 2018:
Accordo di libero scambio con l’Unione Europea (https://trade.ec.europa.eu/doclib/press/index.cfm?id=961). L’accordo è entrato in vigore il 21 novembre 2019.
Accordo di protezione degli investimenti con l’Unione Europea (https://trade.ec.europa.eu/doclib/press/index.cfm?id=961). L’accordo è stato approvato dal Parlamento Europeo il 13 febbraio 2019. Entrerà in vigore dopo la sua ratifica da parte di tutti gli Stati Membri dell’UE in base alle rispettive procedure nazionali».
Appare doveroso segnalare che in merito alle predette informazioni il Ministero degli Affari Esteri adotta il seguente disclaimer: «Si informa che nella presente sezione sono riportate esclusivamente le informazioni assunte da questo Ministero tramite le rappresentanze diplomatiche italiane all’estero. Esse non hanno valore legale e sono da interpretare esclusivamente come indicazioni di massima».
Preme, comunque, una precisazione: l’esistenza (e, soprattutto, la vigenza, cosa che andrà verificata con il Ministero), di un Accordo sulla promozione e protezione degli investimenti permette di superare la questione “reciprocità”.
In definitiva, la questione sulla quale va consultato il Ministero è se sia o meno entrato in vigore l’Accordo di protezione degli investimenti con l’Unione Europea. La vigenza dell’accordo consentirebbe, infatti, di ritenere verificata la condizione di reciprocità per ogni tipo di investimento.
Tratto da CNN notizie.
