Legge di Bilancio 2025.
Novità normative di interesse dell'attività notarile: modifica termine per alienazione Prima casa preposseduta
Art. 1 Comma 116 – modifica del termine per alienare l’abitazione preposseduta ai fini delle agevolazioni “prima casa”
Al fine di incentivare il mercato immobiliare e agevolare il cambio della prima casa di abitazione, è modificato il termine annuale previsto dal comma 4-bis della nota II-bis) all’art. 1, tariffa, parte prima, allegata D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, per l’alienazione della precedente “prima casa” in caso di nuovo acquisto agevolato.
A seguito della modifica il testo del comma 4-bis citato è il seguente:
4-bis. L’aliquota del 2 per cento si applica anche agli atti di acquisto per i quali l’acquirente non soddisfa il requisito di cui alla lettera c) del comma 1 e per i quali i requisiti di cui alle lettere a) e b) del medesimo comma si verificano senza tener conto dell’immobile acquistato con le agevolazioni elencate nella lettera c), a condizione che quest’ultimo immobile sia alienato entro due anni dalla data dell’atto. In mancanza di detta alienazione, all’atto di cui al periodo precedente si applica quanto previsto dal comma 4.
La modifica, non essendo diversamente previsto, entra in vigore il 1° gennaio 2025 (art. 21 legge Bilancio 2025). Pertanto rispetto agli atti di acquisto stipulati da tale data con le agevolazioni prima casa ai sensi del predetto comma 4-bis, il termine per l’alienazione dell’abitazione preposseduta è di due anni.
Inoltre, considerando che la modifica si riferisce ad un elemento temporale di una fattispecie (oggetto di un trattamento fiscale di favore) rispetto alla quale rileva un comportamento che non si esaurisce contestualmente e ha il dichiarato fine di agevolare il contribuente nella realizzazione di tale fattispecie, appare ragionevole ritenere, anche sulla base dell’intenzione del legislatore, che la detta modifica si applichi pure rispetto ad atti di acquisto, agevolati ai sensi del suddetto comma 4-bis, stipulati prima del 1° gennaio 2025 per i quali a tale data sia ancora pendente il termine annuale per l’alienazione (in questo senso cfr. anche Busani, Due anni di tempo per i requisiti prima casa, in NTplus Fisco, 23 dicembre 2024).
Infine, va segnalato come non siano stati modificati invece i termini per il riacquisto di cui all’art. 7 comma 1 l. n. 448/1998 ai fini del credito di imposta “prima casa” e per il riacquisto di cui al comma 4 della nota II-bis), cit., per evitare la decadenza nell’ipotesi di alienazione infraquinquennale, che restano dunque di “un anno”.
Cfr. CNN - Notiziario N 1 del 02 gennaio 2025
