Quesito Tutela acquisti immobili da costruire n. 7-2023/Taic.
Permesso di costruire anteriore al 16 marzo 2019 e polizza postuma decennale
Risposta del 25 gennaio 2023
Si chiede se trovi applicazione la normativa di cui al d.lgs. 20 giugno 2005 n. 122, come modificata dal d.lgs. 12 gennaio 2019 n. 14, in presenza di un permesso di costruire anteriore al 16 marzo 2019.
La risposta è in senso negativo trovando applicazione il regime antecedente a quest’ultima riforma.
Conseguentemente l’impresa costruttrice, intendendo stipulare un contratto definitivo di compravendita d’immobile da costruire, non è tenuta ad osservare i meccanismi di protezione e tutte le misure di tutela prescritte dalla disciplina sugli immobili da costruire, introdotta dal D.L.G.S. n. 14/2019.
Anche il rilascio di una polizza decennale postuma, pertanto, non dovrà avvenire in conformità al modello ministeriale, salvo che le parti pattiziamente convengano l’applicazione su base volontaria dell’art. 4 del testo novellato del d.lgs. n. 122/2005
In quest’ultimo caso – giocoforza - in caso di inadempimento non potrà essere invocata la nullità prevista dalla normativa poiché la stessa è suscettibile di applicazione esclusivamente rispetto alle fattispecie relative ad interventi edilizi successivi all’entrata in vigore delle prescrizioni normative sopra evidenziate.
Cfr. Da CNN del 06.02.2023
