Sanzioni Russia e autentica notarile atto di compravendita immobiliare
Per la Corte di Giustizia UE il notaio può accettare un atto di vendita immobiliare da parte di un soggetto russo
(Corte di Giustizia dell’UE, 5 settembre 2024, C-109/23)
La Corte di Giustizia dell’UE chiarisce che il divieto di fornire servizi di consulenza giuridica a persone giuridiche stabilite in Russia, di cui all’art. 5 quindecies par. 2, del Regolamento (UE) n. 833/2014 del Consiglio, del 31 luglio 2014, non sussiste in caso di ricevimento da parte del notaio di un atto pubblico di vendita di un immobile situato nel territorio della Repubblica federale di Germania di proprietà di una società con sede nella Federazione russa.
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Sentenza della Corte di Giustizia dell’UE, sez. II, riguardante la causa C-109/23 avente ad oggetto la domanda pregiudiziale proposta dal Tribunale di Berlino ai sensi dell’art. 267 TFUE, Lussemburgo 5 settembre 2024
La domanda di pronuncia pregiudiziale, sottoposta all’attenzione della Corte UE, verte sull’interpretazione dell’art. 5 quindecies par. 2, del Regolamento (UE) n. 833/2014 del Consiglio, del 31 luglio 2014, concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina, come modificato dal Regolamento (UE) 2022/1904 del Consiglio, del 6 ottobre 2022.
Tale domanda pregiudiziale è stata presentata nell’ambito di una controversia tra due soggetti acquirenti di un appartamento situato a Berlino, di proprietà di una persona giuridica stabilita in Russia, e un notaio con sede in Germania in merito al rifiuto di quest’ultimo di autenticare ed eseguire il contratto di vendita di tale appartamento perché egli riteneva di non poter escludere che tale autenticazione violasse il divieto europeo di fornire servizi di consulenza giuridica a persone giuridiche stabilite in Russia.
Vicenda del procedimento principale e questioni pregiudiziali.
Due cittadini tedeschi in procinto di acquistare un appartamento regolarmente censito nel Registro immobiliare di Berlino, dal quale risulta che la proprietà di tale appartamento è intestata, dal 2013, alla società Visit-Moscow Ltd, registrata in Russia e con sede a Mosca, si rivolgono ad un notaio al fine di stipulare l’atto di compravendita e trascrivere il trasferimento di detta proprietà nel registro immobiliare, cancellare di tutti gli oneri presenti sull’appartamento e depositare il prezzo di acquisto sul conto corrente dedicato del notaio il quale avrebbe provveduto, successivamente, al trasferimento delle somme depositate alla società russa venditrice.
Il notaio incaricato rifiuta di ricevere l’atto sul presupposto che egli non poteva escludere che il ricevimento di un atto autentico violasse il divieto di fornire servizi di consulenza giuridica a persone giuridiche stabilite in Russia, di cui all’art. 5 quindecies, paragrafo 2, lettera b), del regolamento n. 833/2014.
Le parti, acquirente e venditrice, presentano quindi ricorso al giudice tedesco, giudice del rinvio, il quale ritiene necessario stabilire, in via pregiudiziale, se l’autentica notarile di un contratto di compravendita immobiliare violi il divieto previsto dal regolamento UE, qualora il venditore sia una persona giuridica stabilita in Russia.
Nell’adire la Corte di Giustizia europea sottoponendo le sue questioni pregiudiziali, il Tribunale del Land di Berlino, chiede alla Curia se: un notaio tedesco, nel ricevere un contratto di compravendita di un immobile situato in uno Stato membro dell’Unione, tra una persona giuridica stabilita in Russia e un cittadino di detto Stato membro nonché nell’eseguire i successivi adempimenti necessari ai fini della cancellazione degli oneri gravanti sull’ immobile, del pagamento del prezzo della vendita tramite deposito su conto fiduciario del notaio e suo successivo trasferimento al venditore e della trascrizione nel registro immobiliare del trasferimento della proprietà, così come i servizi di traduzione forniti da un interprete nel procedimento di autenticazione, al fine di assistere il rappresentante della persona giuridica che non padroneggi la lingua utilizzata in tale procedura, rientrino nel divieto di fornire direttamente o indirettamente servizi di consulenza giuridica a persone giuridiche, entità o organismi stabiliti in Russia, di cui all’art. 5 quindecies, paragrafo 2, lettera b), del regolamento n. 833/2014.
La Corte di Giustizia osserva, in via preliminare, che il concetto di «servizi di consulenza giuridica», cui si fa riferimento, non è definito da nessuna disposizione contenuta nel regolamento n. 833/2014.
La Corte richiama, quindi, i criteri generali di interpretazione delle norme giuridiche ricordando che, come da giurisprudenza costante, la determinazione del significato e della portata di termini per i quali il diritto dell’Unione non fornisce alcuna definizione, deve essere stabilita sulla base del significato abituale di detti termini come inteso nel linguaggio corrente tenendo conto, al contempo, del contesto in cui essi ricorrono e degli obiettivi perseguiti dalla normativa in cui sono inseriti.
Sul punto, la Corte rileva che il significato abituale, in uso nel linguaggio comune, dei termini «consulenza giuridica» designano, in generale, un parere su una questione di diritto. Di conseguenza, è possibile affermare che i termini «consulenza giuridica» utilizzati dall’articolo 5 quindecies, paragrafo 2 del regolamento n. 833/2014, letti in combinazione con il termine «servizi» rinviano all’esercizio di un’attività di carattere economico, fondato su un rapporto tra un prestatore e il suo cliente, avente ad oggetto la fornitura di consulenza giuridica, mediante la quale un prestatore fornisce, su richiesta, pareri su questioni di diritto. Tale interpretazione sembra, peraltro, essere perfettamente conforme non soltanto al contesto normativo cui si inserisce ma anche allo scopo stesso che si prefiggono i regolamenti n. 833/2014 e n. 269/2014.
Secondo la Corte, tale accezione dei termini «servizi di consulenza giuridica» è confermata, peraltro, dal considerando 19 del regolamento n. 2022/1904, il quale indica che tali servizi comprendono «l’offerta di consulenze legali ai clienti in materia di volontaria giurisdizione, comprese le transazioni commerciali, che riguardano l’applicazione o l’interpretazione della legge», «la partecipazione con o per conto di clienti a transazioni commerciali, negoziati e altre trattative con terzi» nonché «la preparazione, l’esecuzione e la verifica di documenti giuridici».
Le prime due attività ivi menzionate si riferiscono, infatti, ad un rapporto tra un prestatore di servizi e il suo «cliente» e individuano il ruolo che tale prestatore ricopre assistendo e consigliando il cliente, nell’interesse di quest’ultimo, quanto agli aspetti giuridici delle sue transazioni con terzi. Il terzo tipo di attività menzionato in detto considerando, consistente nella «preparazione, esecuzione e verifica di documenti giuridici» riguarda, invece, attività accessorie ai primi due.
A tal riguardo, la Corte osserva che le attività così contemplate si distinguono nettamente da quelle che sono solite svolgere le autorità pubbliche o qualsiasi altro ente incaricato dallo Stato dell’esercizio di una funzione di interesse generale, per lo svolgimento della quale viene dotato di taluni poteri vincolanti nei confronti dei cittadini. È pacifico, infatti, che tali autorità non hanno il compito di fornire servizi che implicano l’elaborazione di pareri su questioni di diritto per determinati soggetti con il fine di promuovere o difendere gli interessi particolari di questi.
La Corte prosegue rilevando che nel caso di specie si evince che, in forza del diritto tedesco, un contratto di compravendita avente ad oggetto un bene immobile situato in Germania richiede obbligatoriamente l’intervento di un notaio, nella sua qualità di pubblico ufficiale indipendente, per conferire la qualità di atto autentico al contratto. Con tale autenticazione il notaio attesta la legittimità del contratto mediante l’apposizione su quest’ultimo di un sigillo ufficiale del Land che l’ha nominato. Tale intervento, che avviene su richiesta di entrambi i contraenti, rientra tra i compiti di pubblico servizio che lo Stato ha affidato ai notai (conferendo loro, al contempo, poteri vincolanti come quello di rifiutarsi di autenticare un tale contratto di vendita per un motivo previsto dalla legge) e che, senza tale delega, avrebbe comunque dovuto svolgere per il tramite di altri suoi organi.
La Corte rileva, inoltre, come sottolineato anche dall’avvocato generale nelle sue conclusioni, che il coinvolgimento del notaio in questa vicenda sembra essere limitato alla sola autenticazione del contratto di vendita al fine di adempiere in modo indipendente, imparziale ed equidistante a un obbligo di legge e nell’interesse della certezza del diritto e non sembra, invece, fornire al contempo una consulenza giuridica volta a promuovere gli interessi specifici delle parti. Ne consegue che tale autenticazione non sembra corrispondere alle attività di consulenza giuridica così come definite nella presente sentenza.
Conseguentemente, l’autentica notarile, così come individuata, e fatta comunque salva una verifica da parte del giudice del rinvio, di un contratto di vendita di un bene immobile appartenente a una persona giuridica stabilita in Russia, non può rientrare nella nozione di «servizio di consulenza giuridica» di cui all’articolo 5 quindecies, paragrafo 2, del regolamento n. 833/2014 e, quindi, di conseguenza, non rientra nella sfera di applicazione del divieto di fornire servizi siffatti a una persona giuridica, previsto dalla lettera b) di tale disposizione.
Peraltro, come già sottolineato dall’avvocato generale, da un lato, l’articolo 5 bis bis, paragrafo 1, del regolamento n. 833/2014 prevede un divieto di partecipare direttamente o indirettamente a qualsiasi transazione con determinate persone giuridiche, come quelle stabilite in Russia o comunque al di fuori dell’Unione, quelle che risultano dall’elenco delle società statali russe di cui all’allegato XIX di tale regolamento, quelle controllate o detenute per oltre il 50% dallo Stato o che hanno stretti legami con tale Stato o con entità figuranti in detto allegato. Ciò premesso, né tale disposizione né alcun’altra disposizione del regolamento in esame prevedono un divieto generale di partecipare a una transazione con una persona giuridica per il semplice fatto che quest’ultima è stabilita in Russia o un divieto di cessione di beni immobili situati nel territorio dell’Unione e appartenenti a tale persona.
D’altronde, come rileva la stessa Corte, se è pur vero che il regolamento n. 269/2014 prevede misure restrittive nei confronti di persone responsabili di azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina e di persone ed entità ad esse associate, il congelamento dei fondi e delle risorse economiche nonché il divieto di mettere a disposizione i fondi e le risorse economiche che esso impone all’articolo 2, paragrafi 1 e 2, si applicano solo a determinate persone fisiche o giuridiche, entità o organismi elencati in modo esaustivo nell’allegato I del regolamento medesimo e non in generale a tutti i soggetti russi.
A tal riguardo, la Corte prosegue osservando che in caso contrario, cioè nel ritenere applicabile il divieto previsto dall’articolo 5 quindecies, paragrafo 2, del regolamento n. 833/2014 anche ad un atto di autenticazione come quello oggetto del procedimento principale, si incorrerebbe in una incongruenza sia nell’applicazione di tale regolamento, sia tra detto regolamento e il regolamento n. 269/2014. Seguendo tale impostazione, infatti, le transazioni relative a beni immobili situati sul territorio dell’Unione e appartenenti a persone giuridiche stabilite in Russia, che sono generalmente consentite, potrebbero, nella pratica, essere ostacolate in alcuni Stati, come appunto la Germania, dove l’autentica notarile del contratto di vendita di un bene immobile costituisce una condizione essenziale per l’alienazione del bene e, questo, indipendentemente dal fatto che tali persone giuridiche siano o meno soggette a un divieto di alienazione dei loro beni ai sensi dei regolamenti n. 833/2014 e n. 269/2014.
Sul punto, la Corte rileva come non può ritenersi che fosse nelle intenzioni del legislatore dell’Unione dare spazio ad una tale variabilità degli effetti del divieto in questione da uno Stato membro all’altro, che verrebbero allora a dipendere dal regime di circolazione degli immobili adottato in ciascuno Stato.
Inoltre, come si evince dal considerando 8 della decisione 2022/1909 e dal considerando 2 del regolamento n. 833/2014, nuove misure restrittive, che includono il divieto di fornire servizi di consulenza giuridica, sono state introdotte per «contrastare le azioni illegali della Russia», allo scopo di «[aumentare] ulteriormente la pressione esercitata sulla Russia affinché ponga fine alla sua guerra di aggressione», «onde aumentare i costi delle azioni intraprese dalla Russia per compromettere l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina e onde promuovere una soluzione pacifica della crisi». Ciò premesso, non risulta che, istituendo tale divieto, il Consiglio avrebbe inteso fare in modo che le persone giuridiche stabilite in Russia potessero trovarsi, in taluni Stati membri, nell’impossibilità di disporre dei loro beni immobili.
Peraltro, lo stesso Consiglio, in udienza, ha espressamente negato di aver mai avuto l’intenzione impedire che le persone giuridiche stabilite in Russia potessero alienare i loro beni immobili situati nel territorio dell’Unione ed ha precisato che gli obiettivi sottesi al divieto di fornire servizi di consulenza giuridica di cui all’articolo 5 quindecies, paragrafo 2, del regolamento n. 833/2014 sono, in primis, quello di rendere più difficile per le persone giuridiche russe operanti nel territorio dell’Unione la continuazione delle loro attività commerciali in tale territorio, e in tal modo avere un impatto sull’economia russa, e, in secundis, quello di impedire l’elusione delle sanzioni adottate.
Di conseguenza, non sussistendo un divieto generale di effettuare transazioni commerciali con persone giuridiche stabilite in Russia, non si comprende in che modo l’autentica notarile, come quella disciplinata dal diritto tedesco, di un contratto di vendita di un bene immobile appartenente a una persona giuridica stabilita in Russia possa, a priori e in modo generalizzato, essere considerata contraria agli obiettivi del Consiglio e contribuire ad eludere le misure restrittive adottate.
Dall’insieme degli elementi che precedono risulta che il ricevimento, da parte di un notaio tedesco, di un contratto di compravendita di un bene immobile situato in Germania, o l’autenticazione delle sottoscrizioni ad esso apposte, appartenente a una persona giuridica stabilita in Russia non rientra nell’ambito di applicazione del divieto di fornire servizi di consulenza giuridica previsto all’articolo 5 quindecies, paragrafo 2, del regolamento n. 833/2014.
Spetterà poi al giudice nazionale valutare se i compiti, previsti dalla normativa tedesca, che il notaio svolge per garantire l’esecuzione di un contratto di compravendita autenticato di un bene immobile situato in Germania appartenente a una persona giuridica stabilita in Russia, consistenti in particolare nel conservare il ricavato della vendita su un conto in garanzia e nel versarlo al venditore, nel cancellare gli oneri sul bene immobile e nel trascrivere nel registro fondiario il trasferimento della proprietà dell’immobile stesso, comportino la fornitura, da parte del notaio, di consulenza giuridica alle parti ai sensi dell’interpretazione del concetto di «servizi di consulenza giuridica» adottata dal divieto e rientrino nell’ambito di applicazione di detto divieto.
A parere della Corte, tuttavia, non risulta che i compiti in questione implichino la fornitura, da parte del notaio, di una qualsivoglia consulenza giuridica alle parti del contratto di compravendita di un bene immobile.
In ultimo, in merito agli interrogativi del giudice del rinvio sulle prestazioni di traduzione fornite da un interprete in occasione dell’autenticazione di un contratto come quello del caso in esame, al fine di assistere il rappresentante di tale persona giuridica che non padroneggia la lingua della procedura di autenticazione, la Corte afferma espressamente che la professione di interprete non è di natura giuridica. Di conseguenza, i servizi di traduzione, forniti da tale professionista nella procedura di autenticazione di un documento, non possono avere un elemento di «consulenza giuridica», come inteso secondo il significato abituale di tali termini, e ciò anche quando la prestazione dei servizi in questione consiste nel fornire assistenza a un professionista legale che agisce in ambito giuridico e questo tanto più che non sembra che l’autentica notarile oggetto del procedimento principale rientri nell’ambito di applicazione del divieto di fornire servizi di consulenza giuridica previsto all’articolo 5 quindecies, paragrafo 2, del regolamento n. 833/2014. Ne consegue che l’interprete non fornisce «servizi di consulenza giuridica», ai sensi di tale disposizione, a una siffatta persona giuridica, pertanto, la sua prestazione professionale può rientrare nel divieto da essa previsto.
CNN Notizie - Notiziario N. 169 del 16 settembre 2024
